martedì 19 giugno 2012

CRIMEN SOLLICITATIONIS


In questo post analizzeremo il “CRIMEN SOLLICITATIONIS”, il documento del 1962 redatto dal cardinale Alfredo Ottaviani e firmato da papa Roncalli.


Cominciamo analizzando la presentazione e guardiamo a chi è rivolto:


A tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale. Questo testo dev’essere conservato nell’archivio segreto della curia come STRETTAMENTE RISERVATO. Non deve essere pubblicato o aggiunto a nessun commentario”


Non si capisce il motivo per cui viene ritenuto doveroso tenere questo documento segreto, lo si capirà dopo averlo letto tutto


Il crimine di provocazione avviene quando un prete tenta un penitente, chiunque esso sia, nell’atto della confessione, sia prima che immediatamente dopo, sia nello svolgersi della confessione che col solo pretesto della confessione, sia che avvenga al di fuori del momento della confessionenel confessionale che in un altro posto solitamente utilizzato all’ascolto delle confessioni o in un posto usato per simulare l’intento di ascoltare una confessione”


Ecco quindi la definizione del termine “Crimen Sollicitationis”….qualcuno, ingenuamente, potrebbe eccepire che il documento si riferisce solo ai casi di violenza commessa durante la confessione (nella seppur larga accezione che si da nell’art. 1, dato che vengono inseriti anche il prima, il dopo, i posti usati per simularla..)
Questa eccezione viene però smentita dallo stesso testo



Queste cose che sono state scritte riguardo il crimine di provocazione fino a questo punto sono comunque valide, cambiando solo le cose che necessitano di essere cambiate per la loro natura”


Quindi questa eccezione viene smentita dallo stesso Crimen, si applicano alla pedofilia anche le seguenti norme:


Ad ogni modo, avendo salvaguardato il diritto dell’Ordinario, non c’è nulla che impedisca ai suoi superiori, se per caso capiti loro di scoprire uno dei loro sottoposti delinquere nell’amministrazione del sacramento della Penitenza , di poter e dover diligentemente monitorare questa persona, ammonirlo e correggerlo e, se il caso lo richiede, sollevarlo da alcune incombenze. Avranno anche la possibilità di trasferirlo, a meno che l’Ordinario del posto non lo abbia proibito perché ha già accettato la denuncia e ha cominciato l’indagine”


Quindi se un superiore viene a conoscenza di abusi su minori, ma non ci sono denunce, il prete può venire trasferito…alla faccia della giustizia


Nel trattare queste cause la cosa che deve essere maggiormente curata e rispettata è che esse (le cause) devono avere corso segretissimo e che siano sotto il vincolo del silenzio perpetuo una volta che si siano chiuse e mandate in esecuzione (Instr. Sancti Officii, 20 (perpetuo silentio premantur) . Tutti coloro che entrino a far parte a vario titolo del tribunale giudicante o che vengano a conoscenza dei fatti per la propria posizione devono osservare il rispetto più assoluto del segreto -che dev’essere considerato come segreto del Santo Uffizio- su tutti i fatti e le persone, pena la scomunica ‘lata sententiae’ ‘ipso facto’ e senza nessuna menzione sulla motivazione della scomunica che spetta al Supremo Pontefice, e sono obbligati a mantenere l’inviolabilità del segreto senza eccezione nemmeno per la Sacrae Poenitentiariae”


Omertà completa su tutto, a pena di scomunica…..massimo segreto e, nel caso il caso sia stato esaminato dal giudice, il caso deve essere coperto da silenzio PERPETUO
Coloro che si attendono un riferimento ai poveri bambini violentati, ad aiuti psicologici, a colloqui con i genitori, ad un aiuto QUALSIASI rimarrà tristemente deluso….le vittime vengono si citate, ma la motivazione è completamente differente:



Il giuramento di segretezza deve essere in questi casi fatto fare anche all’accusatore o a quelli che hanno denunciato il prete o ai testimoni. Nessuno di questi, comunque, è sottoposto a censura a meno che ai medesimi per caso non ne sia stata espressamente minacciata qualcuna nello stesso atto di accusa, deposizione o indagine”


Sul giuramento di segretezza vedremo dopo….un documentario della BBC con una intervista ad una donna brasiliana (la vittima era il nipotino) fa chiaramente capire cosa succede a chi, infrangendo questo giuramento, parla, denuncia pubblicamente lo zozzume di certe persone…assoluto isolamento
Ma cosa accade se e quando il presunto pedofilo viene denunciato?


Se è evidente che la denuncia manca completamente di fondamento, egli (l’ordinario) dovrebbe dichiararlo agli atti, e i documenti dell’accusa dovrebbero essere DISTRUTTI”

A decidere se la denuncia manca completamente di fondamento lo decide ovviamente l’Ordinario….non la magistratura.

Ci si potrebbe chiedere come mai la chiesa dia disposizione che, in questi casi, tutti i documenti dell’accusa diano distrutti…Volendo citare un personaggio certamente fedele alla chiesa, Giulio Andreotti potremmo dire che a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina…ma noi non vogliamo commettere peccato, vero?


Se comunque ci sono indicazioni di un crimine abbastanza serie ma non ancora sufficienti a istituire un processo accusatorio, specialmente quando solo una o due denunce sono state fatte, o quando invece il processo è stato tenuto con diligenza, ma non sono state portate prove, o queste non erano sufficienti, o addirittura molte prove ma con procedure incerte o con procedure carenti [...]gli atti, come sopra, dovrebbero essere tenuti negli archivi e nel frattempo dovrebbe essere fatto un controllo morale sull’accusato”


Ovviamente se le prove non sono sufficienti ma sono serie si fa un controllo morale….guai ad avvertire la magistratura….


Se, dopo la prima ammonizione, arrivano contro lo stesso soggetto altre accuse riguardanti crimini di provocazione precedenti l’ ammonizione, l’Ordinario dovrebbe vedere, secondo la propria coscienza e giudizio, se la prima ammonizione può essere considerata sufficiente o se procedere a una nuova ammonizione oppure ad eventuali misure successive”


Ecco….se arrivano altre accuse contro lo stesso soggetto l’ordinario può decidere se basta la prima o bisogna farne altre oppure altre misure (come denunciarlo e iniziare un processo)…


Queste cose che abbiamo trattato, dovrebbe esserci una procedura per presentare la denuncia al denunciato, secondo la formula P, avendo cura e diligentemente assicurandosi che l’accusato e specialmente quelli che l’hanno denunciato non siano rivelati.[..] Se mentre si parla viene fuori qualcosa che sembri direttamente o indirettamente violazione del segreto (confessionale), il giudice non deve permettere che questo sia riferito negli atti dal notaio; e se, per caso, è stato senza considerazione fatto, dovrebbe ordinare, appena lo nota, che i riferimenti vengano completamente cancellati. In ogni caso il giudice deve ricordarsi che non è mai giusto per lui costringere l’accusato a giurare il vero”


Se per esempio degli abusi sono stati denunciati all’interno della confessione (come racconta una vittima nel documentario BBC) queste denunce non possono essere riferite al processo!
E poi il giudice deve ricordare che non è mai giusto costringere l’accusato a dire il vero….figuriamoci!
Di fronte a tutto questo la Chiesa era a conoscenza?La risposta è SI, almeno per quanto riguarda i processi svolti:


Una volta tenutosi l’appello,il giudice deve trasmettere una copia autentica o l’originale degli atti del caso al Santo Uffizio, con la maggiore premura possibile, aggiungendo, se necessario e se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni”
Tutte queste comunicazioni ufficiali devono sempre essere fatte sotto segreto pontificio; e, quando concernono il bene comune della chiesa, il precetto di farlo obbliga sub gravi”


Ritorna, anche qui, il tema della assoluta segretezza


Parliamo ora del capitolo riguardante il peggior crimine:


Sotto il nome del peggior crimine è inteso a questo punto il significato di un osceno fatto esterno, gravemente peccaminoso, compiuto da un chierico o tentato con una persona del suo stesso sesso”


Ma affinché il crimine abbia conseguenze penali:


Affinchè il peggior crimine abbia effetti penali, una persona deve aver fatto questo: qualsiasi osceno, atto esterno, gravemente peccaminoso, perpetrato in qualsiasi modo da un chierico o da lui tentato con giovani (minori prepuberi) di entrambi i sessi o bestie feroci (bestialità)”


Qui arrivano le parti interessanti:


Io…detto prima…e toccando i sacri vangeli posti davanti a me, giuro e prometto di esercitare il mio dovere fedelmente…Sotto pena di scomunica late sententiae ispo facto senza che alcuna dichiarazione venga fatta, nessuno mi potrà assolvere se non il Santo Padre, escluso addirittura il Cardinale Penitenziario, e, sotto altre pene ancora più serie, a disposizione del Supremo Pontefice che mi potranno essere inflitte, io giuro sacramente, giuro e giuro, di osservare inviolabilmente il segreto in tutta la materia e i dettagli [...].Ulteriormente, Osserverò questo segreto assolutamente e in ogni modo con tutti quelli che non sono parti legittimate nel trattamento di questi casi; nè accenerò mai, direttamente o indirettamente, per scritto, o in ogni altra forma neppure per la più urgente e seria causa, neppure con l’intenzione di un bene più grande, (inteso come : non commetterò) commettere niente contro questa fedeltà al segreto, a meno che una particolare facoltà o dispensazione mi sia stata espressamente data dal Supremo Pontifice”


LA FORUMULA PER FARE UN VOTO DI OSSERVANZA DEL SEGRETO PONTIFICIO
(FORMULA A) – Crimen Sollicitationis

Omertà COMPLETA….neppure per la causa più urgente e seria, neppure con l’intenzione di un bene più grande…..come la felicità di decine di bambini per esempio…..pena la SCOMUNICA.


Credo che dovrebbe essere decretato che, avendo imposto congruenti (o gravi) e salutari pene, che saranno esercizi spirituali per … giorni da fare in una casa religiosa, durante i quali rimarrà sospeso dalla celebrazione della messa…dovrebbe essere dimesso con (qui dovrebbero essere espressi, secondo le prescrizioni del canone 2368 (versione del 1917) e anche le sanzioni supplementary che sembrano necessarie). Se per caso ha assolto il suo complice, dovrebbe purificare la sua coscienza con un ricorso al [sacred penitentiary]“


Se quindi un prete pedofilo veniva condannato doveva farsi curare a quanto si capisce in questo articolo (esistevano poi pene più gravi, fino alla scomunica…anche se non è mai giunta notizia di provvedimenti similari) la cura è basata su esercizi spirituali….i pedofili si curano con 3 ave maria, 2 padre nostro….
Non è molto chiaro, di primo acchito, il significato di “dimesso”…dimesso dalla casa religiosa?dimesso dal suo ruolo (strana costruzione tra l’altro)?
Guardando casi reali si capisce che si intende dimesso dalla casa religiosa (dove veniva guarito a suon di preghiere):
Scrive Vittorio Zucconi (leggete qui il dossier sulla pedofilia):
Sulla lettera di accompagnamento per un prete dimesso da un centro di rieducazione, padre Robert Burns, e sottoposta al cardinale Law perché fosse riassegnato, c’è una notazione a mano a grandi lettere, problem: children, è un pedofilo. E padre Burns fu mandato a lavorare in una parrocchia del vicino New Hampshire…

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